Musica nei locali: licenze e compensi in Italia
Aggiornato: 27 ottobre 2026
Chi diffonde musica in un bar, un ristorante, un negozio, un albergo o una palestra la esegue in pubblico ai sensi della legge sul diritto d'autore e ha bisogno di un'autorizzazione. Questa guida spiega quali diritti entrano in gioco, da cosa dipendono i compensi, cosa prevede la legge in caso di utilizzo senza licenza e come funziona un catalogo con licenza diretta.
Ascoltabile online non vuol dire utilizzabile nel locale
La musica che Lei ascolta su un servizio di streaming, su una piattaforma video, da un CD acquistato o da un file scaricato non è per questo autorizzata per la Sua attività. Con l'acquisto o l'abbonamento ottiene il diritto di ascoltarla in privato, non quello di farla ascoltare a clienti e ospiti.
Le condizioni d'uso dei principali servizi lo dicono in modo esplicito. Spotify concede un'autorizzazione limitata all'uso personale e non commerciale; anche YouTube consente di guardare e ascoltare i contenuti soltanto per uso personale e non commerciale. Un abbonamento premium non cambia nulla. La stessa società che gestisce i diritti di autori ed editori precisa che un abbonamento di streaming non sostituisce la licenza per la musica d'ambiente.
Quando la musica suona in sala, sul punto vendita, in palestra o nella hall di un albergo si tratta di esecuzione in pubblico, qualunque sia la fonte: smartphone, radio, televisore o lettore CD. Serve quindi un'autorizzazione dei titolari dei diritti, da ottenere prima di accendere la musica.
Il quadro normativo: la legge sul diritto d'autore
La norma di riferimento è la legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore. L'art. 15 riserva all'autore il diritto esclusivo di eseguire in pubblico l'opera musicale, comunque l'esecuzione sia effettuata e sia essa gratuita o a pagamento. Non è considerata pubblica soltanto l'esecuzione nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Un bar, un negozio o una palestra aperti alla clientela non rientrano in questa eccezione.
Nessuna attività può trattare singolarmente con migliaia di autori, editori, artisti ed etichette. Per questo i diritti sono gestiti in forma collettiva. L'art. 180 disciplina l'attività di intermediazione, che per oltre un secolo è stata riservata a un unico ente. Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 ha recepito la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti e il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 ha aperto l'intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva; modifiche successive vi hanno incluso anche le entità di gestione indipendenti. Lo stesso articolo conferma che gli autori e i loro aventi causa possono esercitare direttamente i propri diritti, e prevede che le licenze siano concesse a condizioni ragionevoli, tenendo conto di criteri di rappresentatività fissati dall'Autorità.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sul settore. In base all'art. 40 del d.lgs. 35/2017 può svolgere ispezioni e acquisire documenti, riceve le segnalazioni di titolari dei diritti e utilizzatori e pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti che hanno comunicato l'avvio dell'attività in Italia.
Due famiglie di diritti, più interlocutori
In ogni brano registrato convivono diritti diversi:
- Diritto d'autore sulla musica e sul testo, che spetta a compositori, autori dei testi ed editori musicali. In Italia la gran parte di questo repertorio è gestita dalla società di autori ed editori che per oltre un secolo ne ha avuto l'esclusiva; dopo la liberalizzazione operano anche altri organismi, e ciascuno concede licenze soltanto per le opere che rappresenta.
- Diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori discografici. L'art. 73 riconosce loro un compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi nei pubblici esercizi, attribuito separatamente al produttore e agli artisti ed esercitato dalle imprese di intermediazione a cui hanno conferito mandato. Gli artisti non possono rinunciare a questo compenso. L'art. 73-bis prevede un equo compenso anche quando l'utilizzazione avviene senza scopo di lucro.
In pratica, chi diffonde musica registrata deve considerare due voci distinte: il compenso per autori ed editori e quello per artisti e produttori. Per la musica d'ambiente in diversi settori, tra cui bar e ristoranti, negozi, attività artigiane, parrucchieri e centri estetici, la società degli autori ed editori riscuote anche i diritti connessi per conto degli aventi diritto, così che l'esercente ha un solo interlocutore. In altri settori o per altri utilizzi le due voci possono essere richieste separatamente. Se nel locale si utilizzano opere rappresentate da organismi diversi, la licenza di ciascuno copre soltanto il proprio repertorio.
Da cosa dipendono i compensi
Non esiste una tariffa unica. I compensi sono stabiliti in tariffari pubblicati, in buona parte concordati con le associazioni di categoria, e vengono aggiornati ogni anno. Per la musica d'ambiente i criteri più ricorrenti sono:
- Tipo di attività: esistono tariffari distinti per bar e ristoranti, negozi e grande distribuzione, strutture ricettive, palestre e impianti sportivi, stabilimenti balneari e altri settori.
- Superficie: per i pubblici esercizi conta la superficie di somministrazione, suddivisa in fasce di metri quadrati; per i negozi la superficie del locale, esclusi magazzini e locali di servizio.
- Numero e tipo di apparecchi: radio, altri apparecchi audio e apparecchi video o televisori hanno tariffe diverse; per alcune attività è prevista un'opzione forfettaria.
- Aree esterne: la sonorizzazione di dehors e spazi all'aperto comporta una maggiorazione.
- Strutture ricettive: rilevano anche il numero di camere e la categoria.
- Durata: abbonamento annuale oppure stagionale, con condizioni ridotte per le attività aperte solo una parte dell'anno.
- Riduzioni: gli iscritti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto accordi possono ottenere uno sconto, di norma solo se pagano entro le scadenze.
Gli importi si intendono al netto dell'IVA e l'abbonamento annuale va rinnovato entro una scadenza fissata nei primi mesi dell'anno. Copre soltanto la musica di sottofondo: concerti, spettacoli, serate con intrattenimento e feste private richiedono licenze diverse. Se nel locale si utilizzano repertori di più organismi, può essere necessario pagare più di un compenso. Gli importi aggiornati sono pubblicati dagli organismi stessi e dalle associazioni di categoria.
Le conseguenze dell'utilizzo senza licenza
Chi esegue musica in pubblico senza autorizzazione viola i diritti di utilizzazione economica dei titolari. In base all'art. 156 il titolare può chiedere al giudice di accertare il proprio diritto e di vietare la prosecuzione della violazione; il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
L'art. 158 disciplina il risarcimento del danno. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati con la violazione, e il danno può essere liquidato in via forfettaria, in misura non inferiore ai diritti che sarebbero stati dovuti se fosse stata chiesta l'autorizzazione. È risarcibile anche il danno non patrimoniale.
La legge prevede anche sanzioni penali e amministrative. L'art. 171, comma 1, lettera b), punisce con la multa chi, senza averne diritto, esegue in pubblico o diffonde un'opera altrui o una composizione musicale. L'art. 174-bis aggiunge, ferme le sanzioni penali, una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al prezzo di mercato dell'opera o del supporto, con un importo minimo per ogni violazione.
Secondo i dati sulla rappresentatività pubblicati sotto la vigilanza dell'AGCOM, quasi tutto il repertorio utilizzato in Italia è amministrato dalla società degli autori ed editori. Per questo, se nel Suo locale suona musica, è prudente poter dimostrare in ogni momento da dove proviene e con quale licenza viene diffusa.
Come funziona un catalogo con licenza diretta
Non tutta la musica fa parte del repertorio di un organismo di gestione collettiva. L'art. 180 riconosce agli autori e ai loro aventi causa la facoltà di esercitare direttamente i propri diritti. Se un fornitore ha prodotto la musica in proprio, o ne ha acquisito i diritti direttamente dai titolari, e questi diritti non sono affidati a un organismo di gestione collettiva, può concederLe per contratto l'autorizzazione a diffonderla nel Suo locale. Si parla in questo caso di musica con licenza diretta.
Un fornitore che invece amministra i diritti di molti autori terzi può svolgere un'attività di intermediazione: in un caso di questo tipo l'AGCOM ha ritenuto necessaria la comunicazione di avvio dell'attività e l'iscrizione nell'elenco che pubblica. Vale quindi la pena chiedere da dove derivano i diritti.
Decisivo è il perimetro della licenza:
- Coperti sono soltanto i brani del catalogo del fornitore, riprodotti tramite il suo servizio, nei locali e nelle aree indicati.
- Non coperti sono radio, televisione, musica dal vivo, DJ set, playlist personali dei servizi di streaming e qualsiasi altra musica diffusa nello stesso locale. Per questi utilizzi valgono le regole generali.
Conservi il contratto o il certificato di licenza e le informazioni sul catalogo, possibilmente nel locale stesso, e si assicuri che nelle aree coperte venga diffusa soltanto musica di quel catalogo. Se accanto ad esso serva anche una licenza di un organismo di gestione collettiva dipende da quale altra musica viene utilizzata nella Sua attività.
Mublic: catalogo, lettore e licenza in un unico servizio
Mublic fornisce musica d'ambiente per bar, ristoranti, negozi, alberghi e palestre. Il catalogo è stato prodotto da Mublic e non fa parte del repertorio di alcun organismo di gestione collettiva. La licenza per la diffusione nel locale è inclusa nell'abbonamento.
- Atmosfera adatta: la musica segue il Suo settore e cambia nel corso della giornata.
- Zone separate: sala, dehors o reparto possono avere ciascuno un proprio lettore con una propria programmazione.
- Senza connessione: se internet si interrompe, la riproduzione prosegue con i brani scaricati in anticipo.
- Documentazione: per ogni locale viene rilasciato un certificato di licenza verificabile tramite codice QR.
- Annunci: comunicazioni e promozioni possono essere inserite nella programmazione come annunci in negozio.
La licenza copre esclusivamente il catalogo Mublic. Radio, televisione, musica dal vivo o un altro servizio musicale utilizzati nel locale non vi rientrano.
Può provare Mublic per sette giorni senza carta di credito: inizia la prova. Il certificato di licenza viene rilasciato con l'abbonamento a pagamento, non durante la prova. Le tariffe sono alla pagina Prezzi; per attivare il servizio, inizia qui.
Domande frequenti
Un abbonamento premium a un servizio di streaming basta per il mio bar?
No. L'abbonamento premium è un abbonamento privato e le condizioni d'uso dei principali servizi consentono solo l'uso personale e non commerciale. Per far ascoltare la musica ai clienti serve un'autorizzazione specifica.
Nel negozio tengo accesa solo la radio o la televisione. Serve comunque una licenza?
Sì. Anche la musica trasmessa da radio o televisione e fatta ascoltare ai clienti è un'esecuzione in pubblico; la licenza per la musica d'ambiente tiene conto proprio del numero e del tipo di apparecchi utilizzati.
Mublic sostituisce la licenza di un organismo di gestione collettiva?
La licenza Mublic copre la diffusione del catalogo Mublic, prodotto da Mublic e non compreso nel repertorio di alcun organismo di gestione collettiva. Per tutto il resto che suona nel locale, come radio, televisione, musica dal vivo o altri servizi, valgono le regole generali. Prima di modificare contratti in essere, verifichi quale musica viene utilizzata complessivamente nella Sua attività.
Cosa mostro se qualcuno mi chiede la licenza per la musica?
Il certificato di licenza del locale e le informazioni sul catalogo. Il certificato Mublic si verifica tramite il codice QR. È importante che in quel momento nel locale suoni effettivamente solo musica del catalogo coperto dalla licenza.
Una licenza vale per tutti i miei punti vendita?
Di norma le licenze musicali si riferiscono al singolo locale e vengono calcolate in base a caratteristiche come superficie, apparecchi e tipo di attività. Con Mublic ogni locale riceve un proprio certificato di licenza.
Cosa succede alla musica se manca la connessione internet?
Il lettore Mublic continua a suonare con i brani scaricati in anticipo, così una breve interruzione della linea non ferma la musica.
Questa guida fornisce informazioni generali e non costituisce consulenza legale. Leggi e tariffe cambiano; per la sua situazione specifica si rivolga a un avvocato o alla società di gestione collettiva competente.
Musica per il suo locale, licenza inclusa
Ogni locale riceve un certificato di licenza verificabile con QR code. La licenza è inclusa nell'abbonamento.